Donne e uomini vittime del revenge porn: come difendersi?

17/02/2021

Sono nella maggior parte dei casi le donne, ma esiste una minima percentuale anche gli uomini, costretti ad estenuanti battaglie legali per ottenere la difesa della propria dignità minata dal Revenge porn, la cosiddetta “vendetta sessuale”.

Da quando il Revenge Porn costituisce reato?

Dal 9 agosto del 2019, con l’entrata in vigore del cosiddetto “Codice Rosso”, ovvero con le modifiche ai Codici Penale e di Procedura Penale volte a tutelare le vittime di violenza domestica e di genere.
Il delitto di Revenge Porn, disciplinato dall’articolo 612-ter del Codice Penale, è stato introdotto al fine di contrastare la pratica di diffondere foto e video a sfondo sessuale, pur se realizzate con il consenso dell’interessato, ma che vengono diffuse senza nessuna autorizzazione per ledere la privacy, la reputazione e la dignità della vittima.
Può trattarsi, ad esempio, di immagini scattate dalla stessa vittima e inviati al partner (cosiddetto sexting), oppure di video e fotografie scattate insieme in intimità con l’idea che debbano rimanere nella sfera privata oppure, addirittura, di scatti e riprese avvenuti di nascosto, senza che una delle parti ne sia consapevole. La condivisione di tali immagini o video può avvenire in rete, ma anche attraverso e-mail e cellulare.

Quali le ipotesi di reato del Revenge Porn?

La fattispecie presenta una disciplina complessa articolata in due differenti ipotesi, disciplinate rispettivamente al comma 1 e al comma 2 dell’articolo 612-ter del Codice Penale.
Il comma 1 punisce (salvo che il fatto costituisca più grave reato) “chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate” con le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 5.000 a euro 15.000.
Il comma 2, invece, punisce con le medesime pene anche “chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate”, solo qualora tenga tali comportamenti al fine di recare un nocumento, ossia un danno; si punta dunque a punire anche la condotta di chi condivide le immagini diffuse dall’autore del reato.
La fattispecie è poi aggravata (la pena sarà pertanto più elevata) se il reato di pubblicazione illecita è commesso dal coniuge (anche separato o divorziato) o da persona che è (o è stata) legata da relazione affettiva alla vittima, se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici oppure se sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.

Come tutelarsi dal Revenge Porn?

La fattispecie di reato, che prevede pene severe, è punibile però, solo a querela, la quale è proponibile unicamente dalla persona offesa dal reato. Ma il termine per presentare la querela è più lungo rispetto ai termini ordinari: sei mesi invece di tre. La fattispecie aggravata in quanto commessa in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza, è invece punibile d’ufficio, tramite denuncia da parte di chiunque venga a conoscenza dei fatti (non è previsto alcun termine per la sua presentazione).

Che cosa fare se si è vittime di Revenge Porn?

Nel caso in cui si sia vittime di una di queste condotte, punite dall’articolo 612-ter c.p., è importante comunicare immediatamente alla Polizia quanto subìto, poiché solo un intervento tempestivo può evitare l’ulteriore divulgazione delle foto o del video.

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(se presente)

*Si informa i lettori che i presenti articoli non costituiscono in alcun modo alcuna forma di consulenza legale.

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