Le 5 regole per la compravendita internazionale

08/04/2021

L’impresa che opera con l’estero deve tenere presente alcune regole fondamentali per gestire al meglio la conclusione dei contratti di compravendita internazionale. Ecco 5 consigli da seguire con attenzione.

1. LA LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO
Ad eccezione di alcuni casi (ove ad esempio ci si possa riferire alla cosiddetta lex mercatoria), si può affermare che non esistano norme “sovranazionali” o “sovrastatali” applicabili ai rapporti commerciali tra imprese aventi sede in diversi Paesi. Occorre stabilire la legge regolatrice del contratto, per evitare il rischio di negoziare e redigere clausole che si possano poi rivelare non pienamente applicabili o non valide.

2. CONVENZIONE DI VIENNA DEL 1980 DI BENI MOBILI
La Convenzione delle Nazioni Unite siglata a Vienna nel 1980 sulla vendita internazionale di beni mobili è applicabile automaticamente (se non espressamente esclusa dalle parti) ai contratti di vendita tra imprese che appartengano agli Stati aderenti, ovvero ogni qualvolta le norme di diritto internazionale privato applicabili rinviino al diritto nazionale di uno Stato aderente.

3. COMPETENZA DEL GIUDICE IN CASO DI CONTROVERSIA
Un equivoco in cui di frequente le imprese ricadono è quello di ritenere che, una volta definita la legge applicabile al contratto, sia in qualche modo definito anche il giudice competente a decidere in caso di controversia (o viceversa). Si tratta in realtà di due nozioni distinte:

  •  la prima riguarda le regole applicabili al contratto
  •  l’altra l’individuazione del soggetto o dell’organismo chiamato ad applicarle ed a giudicare in caso di controversia.

Sapere a quale giudice nazionale l’impresa si può – o si deve – rivolgere per tutelare i propri diritti in caso di controversia, è fondamentale anche ai fini dell’esecuzione del rapporto contrattuale.

4. ARBITRATO INTERNAZIONALE
In alcuni Paesi, il sistema giudiziario nazionale può non garantire alle imprese il livello di tutela atteso, a causa del diverso sistema culturale, del livello di corruzione, del diverso sistema procedurale o della mancanza di una convenzione tra lo Stato italiano ed Paese estero per il reciproco riconoscimento delle sentenze. Prima di fare tale scelta occorrerà verificare sul sito www.uncitral.org che il Paese ove ha sede il partner estero abbia aderito alla Convenzione di New York del 1958 sul riconoscimento delle decisioni arbitrali (c.d. lodi) il che consentirà, una volta ottenuta la decisione arbitrale, di ottenerne facilmente l’esecuzione nel Paese della controparte.

5. MODALITA’ DI PAGAMENTO
L’impresa deve prestare attenzione alla formulazione delle pattuizioni contrattuali, tenendo sempre presenti le peculiarità del Paese con il quale l’impresa intende operare.
E’ comune esempio che l’impresa italiana venditrice, richieda al proprio acquirente estero un pagamento a mezzo di credito documentario. Pur trattandosi generalmente del sistema di pagamento più garantito, la lettera di credito (o credito documentario) non è sempre lo strumento di pagamento più adeguato:

  • in alcuni Paesi, ad esempio, il credito documentario non è comunemente usato
  • in altri casi il sistema bancario italiano può non essere disponibile a concedere la c.d. conferma del credito.

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(se presente)

*Si informa i lettori che i presenti articoli non costituiscono in alcun modo alcuna forma di consulenza legale.

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