Perché DOC e DOCG fanno la differenza

19/03/2021

Cosa c’è dietro le denominazioni, quali sono le regole in Italia che disciplinano i vini

L’Italia è uno dei Paesi più conosciuti nel mondo per il suo ricco patrimonio enogastronomico, tutelato dal rischio di frodi e contraffazioni ai danni dei consumatori grazie alle Denominazioni. Per i vini esistono due tipologie di denominazione: DOC (Denominazione di Origine Controllata) e DOCG (Denominazione di Origine Controllata e Garantita).

Per identificare un vino DOC da uno privo di tale riconoscimento, basta leggere i suoi dati nella fascetta posta tra il collo della bottiglia e il tappo, dove è indicato il marchio DOC e un numero apposto sulla carta dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, che consente di tracciare la bottiglia fino all’origine.

I vini DOC seguono un rigido disciplinare: devono essere prodotti in una zona specifica, che può essere ricondotta a un territorio, ma anche a un paese, una frazione o addirittura una vigna, delimitata da specifiche strade. I vini devono provenire da zone già attestate a marchio IGT (Indicazione Geografica Protetta) da almeno 5 anni, che devono essere state rivendicate da almeno il 35% dei viticoltori interessati a rendere il vino DOC; inoltre devono rappresentare almeno il 35% della produzione dell’area interessata. Il disciplinare seguito dai vini DOC è più restrittivo rispetto a quello seguito dai vini IGT: allo stesso modo, i vini DOCG devono seguire un disciplinare ancora più condizionante di quelli a marchio DOC, perché di maggiore qualità.

Il disciplinare che regola la produzione dei vini DOC è strutturato in diverse parti: denominazione e vini, dove sono presenti il nome del vino e la sua tipologia, la base ampelografia, la zona di produzione, le norme per la viticoltura e le norme per la vinificazione. Inoltre sono presenti anche altri parametri distintivi, quali le caratteristiche al consumo, la designazione e la presentazione, il confezionamento e infine il legame con l’ambiente geografico.
A seguire, sono descritti i metodi di mantenimento dei vitigni, ossia la potatura, la densità e l’irrigazione; inoltre è descritto anche il titolo alcolometrico volumico minimo delle uve. Successivamente, sono riportate le zone di vinificazione, il metodo di ottenimento del vino e la sua resa per ettaro di vitigno. Nelle caratteristiche al consumo sono invece descritte le peculiarità chimico-fisiche e organolettiche di ogni tipologia di vino prodotta dai vitigni della zona di produzione DOC: il colore e anche la sua tonalità specifica, l’aroma e il sapore, che non possono essere differenti da come riportati nel disciplinare; inoltre, è segnato inoltre anche il titolo alcolometrico volumico minimo e la sua acidità totale minima.

La denominazione DOCG (Denominazione di Origine Controllata e Garantita) identifica vini che devono corrispondere a certe caratteristiche: uve provenienti da zone di produzione DOC da almeno 10 anni e devono incidere sulla sostenibilità economica del territorio protetto, ossia il 51% di coloro che conducono vigneti devono averla rivendicata. Questa denominazione è più restrittiva rispetto alla DOC: ad esempio, il vino DOCG è sottoposto a ben 2 esami, di cui il secondo si effettua in fase di imbottigliamento. Inoltre in etichetta deve essere sempre riportata l’annata del vino (questa regola non vale per gli spumanti, vini frizzanti e liquorosi).

Per riconoscere all’acquisto di un vino DOCG da un altro vino senza denominazione, bisogna controllare il tappo della bottiglia: è posto infatti intorno al tappo un sigillo rosa sul quale è annotato un numero che riconosce la bottiglia di vino, oltre naturalmente al marchio DOCG. Il disciplinare che deve seguire un vino per ottenere il marchio DOCG deve essere costituito da più articoli, nei quali sono descritte le caratteristiche che deve avere e le regole che bisogna seguire per produrlo. Prima di tutto, sono indicati i nomi e le varietà con le quali si trova il vino sul mercato e le caratteristiche di ognuno, come ad esempio la tipologia novello, riserva, passito.
Devono essere indicate le zone di origine delle uve, con il territorio specifico dei vitigni indicandone il comune e se necessario anche le strade che delimitano il vitigno. Successivamente, è indicato il metodo di produzione dei vini, specificando naturalmente che le uve raccolte nei vitigni devono essere trasformate in vino in loco e non al di fuori della zona di origine. Infine sono presenti le caratteristiche organolettiche del vino, sia per quanto riguarda il colore, sia il sapore e l’aroma che lo contraddistinguono.

Scarica l'articolo

(se presente)

*Si informa i lettori che i presenti articoli non costituiscono in alcun modo alcuna forma di consulenza legale.

Share This
Call Now Button